SORVEGLIANZA SANITARIA
Il CSL offre alle Aziende la possibilità di eseguire le visite mediche con i relativi esami strumentali e di laboratorio sia all’interno dei nostri ambulatori mobili direttamente presso la sede dei Clienti, sia presso gli ambulatori di Medicina del Lavoro del Centro Medico Polispecialistico CSL.
Il nostro Team di Medici Competenti effettua la Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria (art.41, c.1, D.Lgs. 81/08) attraverso Protocolli Sanitari redatti non solo in funzione dei rischi specifici descritti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ma elaborati anche “sulla base degli indirizzi scientifici più avanzati” (art. 25, c.1, D.Lgs . 81/08) forniti dalle Linee Guida predisposte da organismi accreditati come le Società Scientifiche e gli Enti di Ricerca.
Tra i servizi offerti dal CSL alle Aziende per ridurre le incombenze organizzative, la gestione e archiviazione elettronica dei documenti con cartella sanitaria digitale: disponiamo infatti di strumenti medici di ultima generazione, in grado di produrre ed archiviare i documenti sanitari in formato digitale, ed abbiamo sviluppato una relativa Area Utenti online dedicata (www.mioCSL.it) per consultare, scaricare, ed archiviare tutti i documenti richiesti nel pieno rispetto della normativa privacy GPDR:
Le tipologie di visite mediche erogate nell’ambito della Sorveglianza Sanitaria e previste dalla normativa vigente (art.41, c.2, D.Lgs. 81/08) sono:
– visita medica preventiva, “intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato”;
– visita medica periodica, “finalizzata a controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.
Il D. Lgs. 81/08 stabilisce la periodicità dei controlli sanitari in 1 volta l’anno (art.41, c.2, lett.b), ammettendo però che tale periodicità può assumere cadenza diversa stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio.
– visita medica su richiesta del lavoratore, da effettuarsi “qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore suscettibili di peggioramento per via dell’attività lavorativa svolta”.
– visita medica in occasione del cambio della mansione, richiesta dal Datore di lavoro con lo scopo di verificare la variazione del profilo di rischio e l’idoneità lavorativa correlati alla nuova mansione.
– visita medica al rientro al lavoro a seguito di assenza per motivi di salute, richiesta dal Datore di lavoro rivolta a quei lavoratori che per motivi di salute hanno osservato un’assenza di durata superiore ai 60 giorni continuativi, con il fine di verificare l’idoneità alla mansione.
– visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, che trova giustificazione nell’opportunità di verificare le condizioni di salute del lavoratore una volta cessato il rischio lavorativo e, soprattutto, di indicare al lavoratore stesso le prescrizioni mediche da osservare e gli eventuali successivi accertamenti sanitari a cui sottoporsi.
Alla luce di questa precisazione, i soli casi previsti dalla normativa vigente per cui trova indicazione questa tipologia di visita medica sono “l’esposizione ad agenti chimici pericolosi” (art. 229, c.2, lett.c, D.Lgs. 81/08), per cui il Medico Competente fornisce indicazioni circa eventuali prescrizioni mediche, e “l’esposizione ad amianto” (art. 259, c.2, D.Lgs. 81/08), per quei lavoratori iscritti anche una sola volta nel Registro degli esposti a cui il Medico Competente spiega la necessità di monitorare gli effetti a lungo termine con successivi accertamenti sanitari.
– visita medica eccezionale, da attivarsi per il singolo lavoratore esclusivamente in presenza di “rischi derivanti da campi elettromagnetici”, in seguito alla segnalazione da parte del lavoratore di effetti indesiderati per la salute e/o in caso di superamento dei valori limite di esposizione (art.211, c.2, D.Lgs 81/08), e da “radiazione ottica artificiale”, nel solo caso di superamento dei valori limite di esposizione (art.218, c.2, D.Lgs 81/08).
– visita medica straordinaria, da disporre obbligatoriamente da parte del Datore di lavoro per il “rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi” (art. 229, c.7, D.Lgs. 81/08) qualora all’atto della Sorveglianza Sanitaria si evidenzi l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un Valore Limite Biologico.
Inoltre, il nostro Team di Medici Competenti programma ed effettua le visite mediche di idoneità previste da atti normativi differenti dal D.Lgs 81/2008:
– per i lavoratori stagionali del settore agricolo che svolgano presso l’Azienda un numero di giornate non superiore alle 50 annue gli adempimenti in materia di Sorveglianza Sanitaria si considerano assolti mediante visita medica preventiva con validità biennale (D.I. 27/3/13);
– per gli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in pubblici esercizi è richiesta l’idoneità psico-fisica e l’assenza di uso di alcol e stupefacenti in fase di visita medica preventiva con validità biennale (D.M. 6/10/09);